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DECRETO “RILANCIO” – PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Il decreto è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi Vecchio termine Nuovo termine
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella  ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate
mensili di pari importo a partire da maggio 2020
16.9.2020
in unica soluzione o massimo 4 rate
mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). 31.5.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate
mensili di pari importo a partire da maggio 2020 
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate
mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo  e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 30.6.2020
in
unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
giugno 2020
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate
mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 31.5.2020
in
unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
maggio 2020
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 30.6.2020
in
unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
giugno 2020
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal
16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. 30.6.2020
in
unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
giugno 2020
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal
16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. 30.6.2020
in
unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
giugno 2020
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal
16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. 16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 30.6.2020
in
unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
giugno 2020
16.9.2020
in
unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal
16.9.2020

VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto
d’imposta.
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate Vecchio termine  Nuovo termine
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:

  • nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o
    assimilato;
  • nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.
31.7.2020
in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da
luglio 2020
16.9.2020
in unica
soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a
partire dal

16.9.2020

ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

CONTRIBUENTI CHE RESTANO OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI

Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

ESCLUSIONE DELL’IMPORTO NON VERSATO DALL’IMPOSTA DOVUTA A SALDO

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune  categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi
    iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di  marzo 2020,
quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente,
senza necessità di presentare ulteriore domanda.

INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.Per le altre categorie, a maggio l’indennità è di 600 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.
Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno
definite da un prossimo provvedimento.

AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

INTERVENTI ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis -1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a)
    e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:

    • effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
    • effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1- septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
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Emergenza COVID 19 – Accesso allo studio per i Clienti

 

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Proroghe dei termini per versamenti fiscali e contributivi di Aprile e Maggio 2020 – D.L. del 8.4.2020 N. 23

Per le imprese ed i professionisti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 50 milioni e nel mese di marzo 2020 hanno registrato una riduzione di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019, sono  sospesi, per i mesi di aprile  e maggio 2020, i seguenti versamenti:

  • Iva
  • Contributi previdenziali ed assistenziali (compresi quelli a carico dei dipendenti)
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL)
  • Ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendente

Si evidenzia che:

  • non godono della sospensione i versamenti delle ritenute d’acconto operate a carico dei professionisti e degli agenti e rappresentanti di commercio
  • indipendentemente dalla riduzione dei ricavi, per le imprese turistico-ricettive e della ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pub, pizzerie, paninoteche, etc.), i termini relativi ai sopracitatai versamenti sono comunque sospesi fino al 4.2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

 I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno

Si ricorda che i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti del mese di marzo dovranno effettuarli senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro l’ 6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio

I clienti sono invitati a contattare lo Studio per verificare il possesso dei requisiti
per beneficiare della sospensione  dei pagamenti
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Proroghe dei termini per versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali d.l. del 17.3.2020 n. 18

Con il DL 17.3.2020 n. 18 sono stati sospesi:

 

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
  • i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a se­conda dell’attività svolta;

 

DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020

E’ disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti in scadenza il 16.3.2020  nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

  • il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
  • oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Versamento delle ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati – Tassa concessione governativa

Per quanto riguarda le ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, rimane confermata la data di versamento del 20/3/2020.

Lo stesso per quanto attiene al versamento della Tassa Concessioni governative per le società di capitali (c.d.tassa vidimazione libri sociali).

 

DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

 L’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione:

  • degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;
  • nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:

  • la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
  • la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
  • il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quel­li relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Si ritiene, infine, in assenza di chiarimenti, che debbano essere rispettati gli ordinari termini per:

  • fatture elettroniche: con l’invio all’SDI entro i 12 giorni successivi (fatture immediate) o entro il 15 del mese successivo (fatture differite);
  • corrispettivi telematici: con la memorizzazione elettronica immediata e la trasmissione telematica nei 12 giorni successivi (o la procedura di “upload” dei corrispettivi “cartacei” entro la fine del mese successivo per i soggetti, con volume d’affari 2018 inferiore a €. 400.000, che nei primi mesi del 2020 si trovano nel “regime transitorio”).

Certificazioni del sostituto d’imposta e comunicazioni di dati per la pre­compilata

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativa alla:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Effettuazione degli adempimenti sospesi

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

 

SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIOR­MENTE COLPITI DALL’EMERGENZA

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Con l’art. 61 del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • ed altri.

Versamenti IVA del mese di marzo

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 Versamento del saldo IVA

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

 

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente paragrafo e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020.

 Effettuazione dei. versamenti sospesi

 Ai sensi dell’art. 62 co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 Versamento del saldo IVA         

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

 

 NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI

 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.3.2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

 Rilascio di un’apposita dichiarazione

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

 Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI

 Sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

 Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito

 Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall’1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all’accertamento, non c’è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l’esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l’av­venuto affidamento delle somme all’Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l’atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

 Cartelle di pagamento

 Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il re 30.6.2020. Si è in attesa di chiarimenti perché sembrerebbe che chi benefcierà dello slittamento potrebbe perdere la possibilità di dilazionare il dovuto.

Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

Avvisi bonari

 Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

Altri atti impositivi

La sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

  • avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
  • accertamenti con adesione stipulati prima dell’accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
  • avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
  • accertamenti di valore ai fini dell’imposta di registro.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

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Sospensione pagamento cartelle in corso di rateizzazione

Informiamo i Clienti che ieri l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione  ha fornito un importante chiarimento sulla possibilità di sospendere il pagamento delle rateizzazioni già in corso di cartelle di pagamento.

E’ stato precisato che

le rate in scadenza a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte in unica soluzione
entro il 30  giugno 2020

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento

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Crediti di imposta a favore degli esercenti impresa, arti o professione

Con il D.L. 18/2020 il Legislatore ha previsto 2 crediti di imposta a favore degli esercenti reddito di impresa, arti e professioni.

 CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 E’ previsto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito nel periodo d’imposta 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Limite massimo di spesa per beneficiario 20.000 euro
Limite massimo del credito per beneficiario 10.000 euro
Periodo di riferimento 2020
Beneficiari Esercenti impresa, arti e professione

 Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l’emanazione di apposito Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

E’ stato previsto un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito relativo al periodo di imposta 2020 potrà essere utilizzato in compensazione.

 

Ammontare del credito 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020
Periodo di riferimento 2020
Beneficiari Esercenti impresa, arti e professione

 

Tale credito d’imposta non potrà essere fruito dai seguenti soggetti:

Ipermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

 

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