Per le imprese ed i professionisti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 50 milioni e nel mese di marzo 2020 hanno registrato una riduzione di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i seguenti versamenti:
- Iva
- Contributi previdenziali ed assistenziali (compresi quelli a carico dei dipendenti)
- Premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL)
- Ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendente
Si evidenzia che:
- non godono della sospensione i versamenti delle ritenute d’acconto operate a carico dei professionisti e degli agenti e rappresentanti di commercio
- indipendentemente dalla riduzione dei ricavi, per le imprese turistico-ricettive e della ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pub, pizzerie, paninoteche, etc.), i termini relativi ai sopracitatai versamenti sono comunque sospesi fino al 4.2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno
Si ricorda che i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti del mese di marzo dovranno effettuarli senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro l’ 6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio
I clienti sono invitati a contattare lo Studio per verificare il possesso dei requisiti
per beneficiare della sospensione dei pagamenti
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